Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 43 del 9-3-2004.htm
Art. 41 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) comma 9 e comma 12. Disposizioni in materia di integrazioni salariali e finanziamento. Modalità di compilazione delle denunce contributive aziendali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 9
Marzo 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 43
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 41 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) comma 9 e comma
12. Disposizioni in materia di integrazioni salariali e finanziamento.
Modalità di compilazione delle denunce contributive aziendali. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Finanziamento del trattamento.
Periodi di autorizzazione non consecutivi.
Imprese destinatarie e loro codifica.
Procedure informatiche per l’acquisizione delle autorizzazioni.
Modalità operative per il conguaglio: 1.Operazioni di conguaglio 2.
Sistemazione di somme già conguagliate per l’anno 2003 e per il mese di
gennaio 2004.
Istruzioni contabili.
Con i
messaggi n. 00040 del 13.1.03, n. 000256 del 25.3.03, n. 000284 del 9.4.03 e
n. 000357 del 5.5.03 sono state impartite istruzioni circa l’applicazione dei
commi 9, 10 ed 11 dell’art. 41 della legge n. 289/02 (finanziaria 2003)
relativamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla
legge 20.5.1975, n. 164, che, fino al 31.12.2003, può essere concesso alle
imprese industriali operanti nel settore dell’indotto automobilistico, per
periodi non superiori a 24 mesi consecutivi, ovvero, per più periodi non
consecutivi, per un massimo di 24 mesi in un triennio.
Per
l’individuazione delle aziende destinatarie della predetta disposizione si rinvia
al successivo punto A.
Nel
richiamare l’attualità dei criteri impartiti con i messaggi sopra citati ed
in particolare con il messaggio 000357 del 5.5.03 si sottolinea alle Sedi che
condizione necessaria e sufficiente per le aziende destinatarie della normativa
in argomento per fruire dell’ampliamento dei limiti temporali di beneficio
della CIG di cui all’art. 6 della legge 164/75, è che il periodo iniziale
della richiesta vada a collocarsi tra il 1.1 ed il 31.12.03.
Con
l’occasione si evidenzia che il menzionato messaggio n. 000357 del 5.5.03
contiene un refuso all’ultimo rigo per cui la locuzione ‘’ovvero per più
periodi consecutivi 24 mesi in un triennio‘’ deve intendersi corretta in ‘’
ovvero per più periodi
non
consecutivi di 24 mesi in un triennio ‘’.
Si
chiarisce che per dimostrare di aver diritto all’agevolazione
dell’ampliamento dei limiti temporali di intervento CIG le aziende di cui al
comma 9 dell’art. 41 della legge 289/02 dovranno presentare una dichiarazione
di responsabilità attestante che il fatturato relativo al settore
automobilistico non sia inferiore, indicativamente, al 30% del loro fatturato
globale.
Il
comma 12 del più volte richiamato art. 41 della legge n. 289/02 stabilisce
che per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64
milioni di Euro per l’anno 2003 e 106,5 milioni di Euro per l’anno 2004.
All’onere per l’anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di
cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, mentre per il 2003 l’onere
è a carico di uno specifico capitolo di bilancio assegnato al Ministero del
lavoro.
Nel far
seguito al messaggio n. 934 del 4.11.03 affinché l’Istituto possa procedere
alla rilevazione contabile delle somme che il predetto comma 12 pone a carico
del Bilancio dello Stato si forniscono ai successivi punti B) e C) le
istruzioni relative alle procedure informatiche necessarie per la gestione
delle autorizzazioni concesse ai sensi dell’art.41, comma 9 ed alle relative
operazioni di conguaglio. Relativamente alle richieste riguardanti periodi
non consecutivi, anche sulla base del parere espresso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene corretto tenere presenti i
seguenti elementi:
1)
la
prima autorizzazione del trattamento CIGO ex art. 41 comma 9, deve aver
riguardato un arco temporale ricadente nell’anno 2003.
2)
Eventuali
periodi di autorizzazione non consecutivi relativi all’anno 2004 devono
essere riconducibili alla causale che ha originato la disposizione
legislativa in questione. Ciò vuol dire che le difficoltà aziendali devono
essere diretta conseguenza della crisi del settore automobilistico,
manifestandosi la correlazione tra le richieste del trattamento CIGO con
l’azienda automobilistica di riferimento. Il criterio sul quale basare ogni
valutazione dovrebbe quindi rimanere il citato principio di causa ed effetto
della richiesta, da valutare specificatamente in ogni singola istanza.
Ferma
restando la competenza a decidere delle locali Commissioni Provinciali, si
evidenzia che sulle autorizzazioni per periodi che eccedano il 31/12/2004
dovrà essere precisato che le stesse potranno trovare pratica attuazione solo
ove i Ministeri vigilanti dispongano il finanziamento dell’onere relativo
anche per l’anno 2005.
A)
IMPRESE DESTINATARIE E LORO CODIFICA
.
In
considerazione delle problematiche collegate all’individuazione del campo di
applicazione della disposizione contenuta nel comma 9, dell’art.41, della
Legge n. 289/2002 si forniscono le seguenti precisazioni.
L’intervento
normativo è diretto a fronteggiare gli effetti della crisi che ha colpito il
settore automobilistico. In particolare, il legislatore ha inteso considerare
gli effetti che tale crisi ha prodotto sul cosiddetto indotto, inteso come
l’insieme di imprese sorte in connessione allo sviluppo di una grande impresa
industriale per fornire ad essa gli elementi necessari (materie prime,
semi-lavorati, componenti, servizi) alla realizzazione del processo
produttivo.
La complessità
del settore automobilistico ha sviluppato una articolazione dell’indotto in
più livelli operativi di fornitura. L’impresa automobilistica committente ha
rapporti diretti solo con i fornitori del primo livello che, a loro volta,
gestiscono in successione i contratti con i sub-fornitori, così come definiti
e specificati dall’art.1 e dall’art.2 della Legge 18 giugno 1998 n.192
(allegato n.1), che integrano le varie fasi della filiera automobilistica.
Il
legislatore ha, pertanto, provveduto, ai fini della previsione
dell’ampliamento del limite temporale dell’intervento di C.I.G., alla loro
individuazione specificando che si tratta di “
imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o
sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico
”. La predetta disposizione,
pertanto, non ha ampliato la platea dei soggetti destinatari dell’intervento
di cassa integrazione che, comunque, resta rivolto alle sole imprese
industriali.
Ha disciplinato, invece, fino al 31 dicembre 2003 la
possibilità per le imprese in trattazione di richiedere la concessione
dell’intervento, in deroga ai limiti temporali di cui alla legge n. 164/75,
purché almeno il 30% del loro fatturato globale derivi dall’attività di
fornitura o sub-fornitura di componenti alle imprese del settore
automobilistico (ad es. fabbricazione apparecchi elettrici per motori e
veicoli; fabbricazione di carrozzerie; fabbricazione di parti ed accessori
per autoveicoli e loro motori; fabbricazione di pneumatici e camere d’aria;
fabbricazione di accumulatori elettrici; fabbricazione di vernici e smalti;
fabbricazione di sedili per autoveicoli; fabbricazione di materie plastiche e
di articoli in materie plastiche; fabbricazione di sistemi informatici;
elaborazione, produzione e fornitura di software etc.). Data la complessa
articolazione dell’indotto del settore in trattazione la suddetta elencazione
va considerata a titolo esemplificativo.
Le U.d.P. aziende con dipendenti operando in diretto
coordinamento con le U.d.P. prestazioni a sostegno del reddito, verificata la
concorrenza delle predette condizioni, provvederanno ad attribuire alle
aziende di cui sopra, classificate nel settore 1.xx.xx, il codice di
autorizzazione “
2H”,
che
assume il nuovo significato di “
posizione relativa ad
impresa
industriale operante nel settore
dell’indotto
automobilistico, destinataria delle
disposizioni di cui all’art.41, co.9 della legge n.289/2002”
indicando il
periodo di validità dello stesso in relazione alla durata dell’integrazione
salariale autorizzata, in deroga ai limiti di legge.
B)
PROCEDURE INFORMATICHE PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ex
art. 41, comma 9 della legge n. 289/2002
Le fasi
di acquisizione delle domande sono quelle già in uso per i modd. Igi 15, sui
quali le aziende dovranno indicare che intendono avvalersi di quanto disposto
dal comma 9 dell’art. 41 della L. 27.12.2002 n. 289.
I
codici di intervento da utilizzare sono i seguenti:
-
per richieste riferite all’anno 2003: 141
-
per richieste riferite all’anno 2004: 142
I
codici evento compatibili sono i seguenti:
-
007 : sospensione del lavoro per ordine del
committente
-
011 : crisi temporanea di mercato
-
012 :
mancanza di ordini, commesse e lavoro
I
periodi interessati alla richiesta devono essere compresi :
-
per il codice intervento 141, tra il 30/12/2002 e
il 03/01/2004
-
per il codice di intervento 142, tra il 05/01/2004
e il 01/01/2005
Si
precisa che i codici di intervento 141 e 142 devono essere attribuiti solo in
caso di domanda da parte di azienda dell’indotto automobilistico che abbia
diritto alle agevolazioni previste dalla
norma in oggetto e richieda periodi
eccedenti in deroga ai limiti temporali di cui alla legge n. 164/75.
C)
MODALITÀ OPERATIVE PER IL
CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE EX ART. 41, COMMA 9 DELLA
LEGGE 289/02
.
1. Operazioni di conguaglio.
Per
le operazioni di conguaglio delle integrazioni salariali relative agli anni
2003 e 2004, autorizzate ai sensi dell’art. 41 co. 9 della legge n. 289/2003
e per i periodi eccedenti i limiti temporali
di cui alla legge n.164/75, le imprese opereranno come segue:
Conguaglio integrazioni salariali anno
2003:
-
determineranno l’ammontare del trattamento CIG non
ancora conguagliato relativamente all’anno
2003
;
-
esporranno il relativo importo in uno dei righi in
bianco del quadro “
D
” del mod.
DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione
“G830
” avente il significato di
“conguaglio CIG anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002, soggetto al contributo addizionale;
-
indicheranno l’importo relativo agli assegni per il
nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei
righi in bianco del quadro “
D
” del
mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione
“G831”
avente il significato di
“conguaglio
ANF anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002”
;
-
determineranno l’importo del contributo addizionale
calcolato sulle integrazioni salariali “per interventi ordinari” poste a
conguaglio nel quadro “D” del modello DM10/2, con il codice G830;
-
esporranno il relativo importo nei quadri “
B/C”
del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione
“E330”
avente il significato
“contributo addizionale su trattamenti CIG
anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002”.
Nessun dato dovrà essere esposto
nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.
Conguaglio integrazioni salariali anno
2004
-
determineranno l’ammontare di trattamenti CIG per l’anno
2004
;
-
esporranno il relativo importo in uno dei righi in
bianco del quadro “
D
” del mod.
DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione
“G834
” avente il significato di
“conguaglio CIG anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002, soggetto al contributo addizionale;
-
indicheranno l’importo relativo agli assegni per il
nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei
righi in bianco del quadro “
D
” del
mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione
“G835”
avente il significato di
“conguaglio
ANF anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002”
;
-
determineranno l’importo del contributo addizionale
calcolato sulle integrazioni salariali “per interventi ordinari” poste a
conguaglio nel quadro “D” del modello DM10/2, con il codice G834;
-
esporranno il relativo importo nei quadri “
B/C”
del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione
“E334”
avente il significato
“contributo addizionale su trattamenti CIG
anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002”.
Nessun dato dovrà essere esposto
nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.
2.
Sistemazione delle somme già conguagliate
per l’anno 2003 e per il mese di
gennaio 2004
ex
art.41, co.9, L.289/2002
Ai fini della corretta imputazione contabile delle somme (trattamenti CIG
e connessi ANF) riferite ad autorizzazioni concesse ai sensi della normativa
in argomento per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004, già conguagliate
secondo le modalità ordinarie, i datori di lavoro provvederanno alle relative sistemazioni.
Dette sistemazioni, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993
(cfr. circolare n.
292
del 23/12/1993, punto 1), dovranno essere effettuate entro il giorno 16
del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
A tal
fine i datori di lavoro opereranno come segue:
-
determineranno l’ammontare del trattamento CIG già
conguagliato al rigo 39 relativamente
all’anno
2003 ed al mese di gennaio
2004.
L’importo così determinato deve essere depurato
del contributo addizionale versato;
-
riporteranno l’importo di cui sopra, in uno dei righi
in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, preceduto dal codice di nuova
istituzione
“G030”
avente il
significato di “
restituzione CIG ordinaria”
.Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “n. dipendenti”, “n.
giornate” e “retribuzioni”;
-
determineranno l’ammontare degli assegni per il nucleo
familiare già conguagliati al rigo 35, relativamente ai trattamenti salariali
oggetto di restituzione;
-
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco
dei quadri “B-C” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal già previsto codice
“F110”
avente il significato di “
restituzione
ANF”;
-
indicheranno le medesime somme (CIG e ANF) nel quadro
“D”
del mod. DM10/2 utilizzando i già
citati codici
“G830”e “G831”
per l’anno 2003 ed i codici
“G834” e “G835”
per l’anno 2004.
3. Restano ferme le modalità
in uso per le operazioni di conguaglio riferite a trattamenti CIG autorizzati
in forza della disciplina ordinaria (L.164/1975).
D)
ISTRUZIONI CONTABILI.
Per
l’esigenza di questa Direzione Generale di rendicontare allo Stato gli oneri
sostenuti per gli interventi, di cui all’art. 41, comma 9, della già citata
legge n. 289/2002, distintamente per gli esercizi 2003 e 2004, i conguagli
per le integrazioni salariali e connessi assegni per il nucleo
familiare, effettuati dalle aziende
industriali dell’indotto automobilistico mediante modelli DM 10/2 secondo le
modalità previste nel precedente punto C), devono essere rilevati contabilmente
come appresso specificato.
1.
Conguagli integrazioni salariali del 2003
Gli
importi per i trattamenti di integrazione salariale, evidenziati con il
codice “G830”, devono essere imputati al conto GAU 30/111.
Gli
assegni per il nucleo familiare connessi con le integrazioni salariali in
argomento, indicati con il codice “G831”, devono essere imputati al conto GAT
30/111.
Per la
rilevazione del contributo addizionale, relativo alle integrazioni salariali
di cui sopra è cenno, indicato con il codice “E330”, è stato istituito il
conto GAU 21/111.
2.
Conguagli integrazioni salariali dal 2004
Le
somme per conguagli di integrazioni salariali, esposte con il codice “G834”,
devono essere imputate ai conti GAU 30/172 (per la competenza dell’anno in
corso) e GAU 30/112 (per la competenza degli anni precedenti).
Gli
assegni per il nucleo familiare connessi a questi ultimi trattamenti di
integrazione salariale, evidenziati con il codice “G835”, devono essere
rilevati ai conti GAT 30/172 (se di competenza dell’anno in corso) e GAT
30/112 (se di competenza degli anni precedenti).
Per la rilevazione del contributo
addizionale, relativo alle integrazioni salariali conguagliate dal 2004
(codice “E334”), sono stati istituiti i conti GAU 21/172 (competenza anno in
corso) e GAU 21/112 (competenza anni precedenti).
I conti
GAU 21/112, GAU 30/112 e GAT 30/112, riferiti alla competenza degli anni
precedenti, devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2005.
3.
Sistemazione delle somme già conguagliate per l’anno 2003 e per il
mese di gennaio 2004 ex art. 41, comma 9, della legge n. 289/2002
I
recuperi di eventuali conguagli delle indennità in questione, effettuati
dalle aziende per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004 con le modalità
previste per le indennità ordinarie di cui alla legge n.164/1975, e dei
connessi assegni per il nucleo familiare da evidenziare nei modelli DM 10/2,
rispettivamente, con i codici “G030”e “F110”, devono essere imputati ai già
esistenti conto PTH 24/030 (per le indennità) e PTD 24/030 (per gli ANF).
I conti GAT
30/111, GAT 30/112, GAT 30/172, GAU 21/111, GAU 21/112, GAU 21/172, GAU
30/111, GAU 30/112 e GAU 30/172, tutti di nuova istituzione, vengono
riportati nell’allegato n. 2.
IL Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2